Il Paese in cui vivete può incidere sia sulla tassazione dei vostri redditi personali sia sulla posizione fiscale della società che amministrate. Prima di costituire un’impresa all’estero, occorre quindi verificare dove si svolge realmente la vostra vita e da dove viene gestita l’attività. Un indirizzo estero, da solo, non definisce l’intero assetto fiscale.
Quando una persona è fiscalmente residente in Italia
L’articolo 2, comma 2, del TUIR, D.P.R. 917/1986, come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 209/2023, considera residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno in Italia la residenza secondo il Codice civile, il domicilio oppure la presenza fisica. Ai fini del calcolo si considerano anche le frazioni di giorno.
La residenza civilistica richiama la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile. Il domicilio rilevante per questa disposizione fiscale riguarda invece il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari. L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta comporta una presunzione di residenza, superabile con prova contraria. [1]
I criteri sono alternativi. Nel 2026, anno di 365 giorni, la presenza fisica per almeno 183 giorni soddisfa il criterio temporale; negli anni bisestili la soglia è 184 giorni. Restare sotto tale soglia non esclude la residenza se ricorre un altro criterio. Anche l’iscrizione all’AIRE deve essere valutata insieme ai fatti: non neutralizza automaticamente il domicilio o la dimora abituale in Italia. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 illustra il nuovo quadro. [2]
I redditi della persona e quelli della società
L’articolo 3, comma 1, del TUIR prevede, in linea generale, la tassazione dei residenti sui redditi ovunque prodotti e dei non residenti sui redditi prodotti in Italia. Per un socio residente in Italia, quindi, dividendi, compensi o retribuzioni provenienti dall’estero possono essere fiscalmente rilevanti in Italia.
La tassazione della società resta distinta da quella del socio. Gli utili della società estera non diventano automaticamente reddito personale del socio per il solo fatto che egli risiede in Italia, ferme le discipline particolari eventualmente applicabili. Occorre esaminare la natura dei redditi, il tipo di entità e le modalità di attribuzione o distribuzione. [3]
Dove è fiscalmente residente la società
Per le società e gli enti interessati, l’articolo 73, comma 3, del TUIR considera la sede legale, la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale. È sufficiente che uno dei criteri ricorra in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.
La direzione effettiva riguarda l’assunzione continuativa e coordinata delle decisioni strategiche per la società nel suo complesso. La gestione ordinaria riguarda invece gli atti della gestione corrente, anch’essi svolti in modo continuo e coordinato per la società nel suo complesso. Una società registrata all’estero può pertanto essere residente fiscalmente in Italia quando la sua gestione reale soddisfa i criteri italiani. [4]
La residenza italiana di un socio non determina, da sola, quella della società. Occorre distinguere le decisioni proprie dell’investitore dall’effettiva attività di amministrazione. Una sede virtuale estera o un amministratore nominato formalmente non dimostrano, da soli, che la gestione avvenga fuori dall’Italia. [2]
La stabile organizzazione
La società può restare fiscalmente estera e avere comunque una stabile organizzazione in Italia. L’articolo 162 del TUIR disciplina questo collegamento, che richiede una verifica distinta da quella sulla residenza societaria.
Un luogo fisso utilizzato per l’attività o determinate attività svolte tramite persone in Italia possono assumere rilievo quando sono soddisfatti i requisiti previsti. Il lavoro da casa non crea automaticamente una stabile organizzazione. Occorre verificare le circostanze concrete, le eccezioni applicabili e l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni. [5]
Un esempio concreto
Un imprenditore vive stabilmente in Italia e costituisce una società in un altro Paese. Dalla propria abitazione italiana decide la strategia commerciale e coordina quotidianamente l’attività. In questo scenario si devono verificare separatamente la sua residenza fiscale personale, la residenza della società e l’eventuale stabile organizzazione. La registrazione estera non è sufficiente per concludere che tutte le imposte siano dovute esclusivamente all’estero.
Se due Stati rivendicano la residenza fiscale, occorre esaminare la convenzione applicabile, comprese le modifiche eventualmente intervenute. I criteri convenzionali per le persone fisiche e per le società possono differire. Per i redditi esteri va inoltre verificato il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione, compreso, quando applicabile, il credito previsto dall’articolo 165 del TUIR. [6]
Come impostare il progetto
Prima del trasferimento o della costituzione, ricostruite i giorni di presenza, i legami personali, la disponibilità delle abitazioni, le funzioni degli amministratori e i luoghi delle decisioni. La documentazione deve rappresentare un’organizzazione effettiva. Esaminate poi i flussi verso il socio, gli obblighi dichiarativi e, separatamente, IVA e previdenza.
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Riferimenti normativi e fonti
[1] TUIR, art. 2, comma 2; Codice civile, art. 43; D.Lgs. 209/2023, art. 1: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloDefault/originario?atto.codiceRedazionale=23G00222&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-28&atto.tipoProvvedimento=DECRETO+LEGISLATIVO
[2] Agenzia delle Entrate, circolare 20/E del 4 novembre 2024: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/novembre-2024-circolari
[3] TUIR, art. 3, comma 1; testo normativo: https://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/31/086U0917/CONSOLIDATED
[4] TUIR, art. 73, comma 3, modificato dal D.Lgs. 209/2023, art. 2; fonti [2] e [3].
[5] TUIR, art. 162; fonte [3].
[6] Convenzione applicabile e TUIR, art. 165; fonte [3].
Articolo informativo generale. La soluzione concreta richiede l’esame dei fatti, della convenzione applicabile e delle norme di entrambi gli Stati.
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